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    {"id":53,"date":"2020-12-17T16:06:26","date_gmt":"2020-12-17T15:06:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.novasystemi.com\/studiolegale\/?p=53"},"modified":"2020-12-17T16:06:26","modified_gmt":"2020-12-17T15:06:26","slug":"avvocato-come-teste-puo-astenersi-anche-se-non-e-stato-difensore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.novasystemi.com\/beauty_themes\/studiolegale\/index.php\/2020\/12\/17\/avvocato-come-teste-puo-astenersi-anche-se-non-e-stato-difensore\/","title":{"rendered":"Avvocato come teste: pu\u00f2 astenersi anche se non \u00e8 stato difensore"},"content":{"rendered":"\n<p>La testimonianza \u00e8 un dovere per il cittadino, tuttavia, alcuni soggetti possono astenersi, in virt\u00f9 del particolare ruolo che ricoprono. Tra questi v\u2019\u00e8 l\u2019avvocato, il quale non pu\u00f2 essere obbligato a deporre su quanto conosce in ragione del proprio ufficio (<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/12\/04\/del-procedimento-davanti-al-tribunale-dell-istruzione-della-causa#art249\"><strong>art. 249 c.p.c.<\/strong><\/a> che richiama l\u2019<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/07\/15\/mezzi-di-prova#art200\"><strong>art. 200 c.p.p.<\/strong><\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019avvocato, esercitando la facolt\u00e0 di astensione, tutela il segreto professionale. Il giudice ha il potere di sindacare l\u2019opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, pu\u00f2 ordinare al teste di deporre.<\/p>\n\n\n\n<p>Il codice deontologico forense prevede un dovere (e non una mera facolt\u00e0) di astensione e riguarda il caso in cui il legale sia chiamato a testimoniare su circostanze apprese nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 professionale e ad essa inerenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, <strong>l\u2019avvocato pu\u00f2 astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti appresi durante l\u2019esercizio di attivit\u00e0 stragiudiziale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec ha deciso la Corte di Cassazione con l\u2019ordinanza del 3 dicembre 2020 n. 27703 (<strong>testo in calce<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La vicenda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Durante il giudizio di primo grado, due avvocati, citati come testi, esercitano la facolt\u00e0 di astenersi ai sensi del combinato disposto degli artt. 249 c.p.c. e 200 c.p.p. I legali, infatti, avevano svolto, in epoca antecedente al giudizio, attivit\u00e0 professionale a favore della parte in causa, durante la quale avevano appreso i fatti su cui avrebbero dovuto testimoniare. Il giudice ritiene legittima l\u2019astensione e su questo punto viene interposto appello. La Corte d\u2019Appello dichiara inammissibile il gravame proposto dall\u2019appellante ai sensi dell\u2019art. 348 <em>bis<\/em> c.p.c. ritenendo insussistenti ragionevoli probabilit\u00e0 di accoglimento. In buona sostanza, l\u2019appello non supera il cosiddetto \u201cfiltro\u201d. L\u2019appellante ricorre in Cassazione avverso l\u2019ordinanza ex art. 348 <em>ter<\/em> c.p.c. per violazione dell\u2019<strong>art. 111 c. 7 Cost.<\/strong> Inoltre, propone ricorso ordinario avverso la sentenza di primo grado. La Suprema Corte interviene, quindi, sul tema principale del ricorso, ossia sulla <strong>facolt\u00e0 per l\u2019avvocato di astenersi dal deporre come testimone.<\/strong> Prima di analizzare la questione, ricordiamo brevemente le regole sulla ricorribilit\u00e0 in Cassazione contro l\u2019ordinanza filtro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ordinanza filtro e ricorso in Cassazione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello (ex art. 348 <em>bis<\/em> c.p.c.) <strong>non<\/strong> \u00e8 impugnabile con ricorso per Cassazione, <strong>quando ha confermato le statuizioni di primo grado<\/strong>, bench\u00e9 seguendo un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello operato dalla sentenza gravata. Infatti, in tale circostanza, non si configura una decisione fondata su una <em>ratio decidendi<\/em> autonoma e diversa (<em>Cass. 23334\/2019<\/em>). Viceversa, \u00e8 ammissibile il ricorso in Cassazione in caso di vizi processuali propri dell\u2019ordinanza filtro (<em><a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/massimario\/2016\/02\/03\/filtro-in-appello\"><strong>Cass. S.U. 1914\/2016<\/strong><\/a>; Cass. 15\/2017<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Per completezza, si ricorda che l&#8217;ordinanza ex art. 348 <em>ter<\/em> c.p.c. fornisce una valutazione prognostica circa la non ragionevole probabilit\u00e0 di accoglimento del gravame e si tratta di una valutazione di merito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ricorso in Cassazione contro la sentenza di primo grado<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza di primo grado. Infatti, nel caso in cui l&#8217;appello sia stato dichiarato inammissibile (ex art. 348 <em>ter<\/em> c.p.c.), il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado pu\u00f2 essere proposto, purch\u00e9 nei limiti delle questioni gi\u00e0 sollevate con l&#8217;atto di appello e di quelle riproposte ex <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/11\/17\/delle-impugnazioni#art346\"><strong>art. 346 c.p.c.<\/strong><\/a> La circostanza che, nel ricorso, i motivi siano diversamente formulati \u00e8 irrilevante e trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata. La dichiarazione di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;appello non comporta \u00absostanziali modificazioni nel giudizio di legittimit\u00e0, fatta eccezione per la necessit\u00e0 che l&#8217;impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l&#8217;esclusione della deducibilit\u00e0 del vizio di motivazione\u00bb (<em>Cass. 23320\/2018<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Avvocato e facolt\u00e0 di astensione dalla testimonianza<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ritiene che gli avvocati non potessero avvalersi della facolt\u00e0 di astensione dalla testimonianza. Infatti, nessuno dei due legali era stato difensore delle parti nel giudizio in cui erano stati chiamati come testi. Inoltre, le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre non erano state apprese nel corso di una difesa tecnica. La Suprema Corte rigetta la doglianza ripercorrendo, prima, la natura della testimonianza per poi arrivare all\u2019art. 200 c.p.p. Tale disposizione, rubricata <strong>segreto professionale<\/strong>, contiene una deroga al dovere di testimoniare. Infatti, alcune categorie professionali, tra cui gli avvocati, non possono essere obbligati a deporre. Tuttavia, spetta al giudice il potere di sindacare l&#8217;opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, qualora la giudichi infondata, pu\u00f2 ordinare allo stesso di deporre (<em>Cass. Pen. 7440\/2017; Cass. Pen. 13369\/2011<\/em>). L\u2019art. 200 c.p.p. \u00e8 richiamato dall&#8217;art. 249 c.p.c. che riconosce a taluni soggetti, tra cui l&#8217;avvocato, la &#8220;facolt\u00e0 di astenersi&#8221; dal rendere testimonianza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La facolt\u00e0 di astensione e la tutela del segreto professionale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sulla facolt\u00e0 di astensione dell\u2019avvocato si \u00e8 pronunciata anche la Corte Costituzionale (<em>sent. 87\/1987<\/em>), illustrando, tra le altre cose, anche la finalit\u00e0 dell\u2019istituto.<\/p>\n\n\n\n<p>La facolt\u00e0 di astensione deriva dalla disciplina sul segreto professionale che consente all\u2019avvocato di non testimoniare su quanto appreso nell\u2019esercizio della professione. Tale disciplina risponde <strong>all&#8217;esigenza di assicurare una difesa tecnica:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>basata sulla conoscenza di fatti e situazioni,<\/li><li>non condizionata dalla obbligatoria trasferibilit\u00e0 di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza dell\u2019avvocato stesso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In tal modo, si garantisce la piena esplicazione del diritto di difesa; infatti, il cliente pu\u00f2 rendere edotto l\u2019avvocato di tutti i fatti e circostanze che conosce per consentire al suo legale l&#8217;esercizio di un efficace ministero difensivo. Quindi, la facolt\u00e0 di astensione dell&#8217;avvocato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non costituisce un&#8217;eccezione alla regola generale dell&#8217;obbligo di rendere testimonianza,<\/li><li>ma <strong>\u00e8 espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale<\/strong>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>I presupposti per esercitare la facolt\u00e0 di astensione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La Consulta ha individuato i presupposti necessari affinch\u00e9 l\u2019avvocato possa legittimamente astenersi dal rendere una testimonianza. Si tratta di due requisiti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>il requisito <strong>soggettivo<\/strong> riguarda la condizione dell\u2019avvocato che \u00e8 chiamato a testimoniare, consiste nell&#8217;essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio;<\/li><li>il requisito <strong>oggettivo<\/strong> riguarda l&#8217;oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell&#8217;attivit\u00e0 professionale.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>L\u2019avvocato pu\u00f2 avvalersi della facolt\u00e0 di astensione in relazione alle conoscenze acquisite <strong>in ogni fase dell&#8217;attivit\u00e0 professionale:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>contenziosa,<\/li><li>stragiudiziale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Quindi, il presupposto oggettivo, connesso allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, non pu\u00f2 ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il legale abbia assunto la veste di difensore nel processo. Il giudice deve valutare la presenza dei requisiti soggetti e oggettivi suindicati. La scelta dell\u2019avvocato di astenersi \u00ab<em>non \u00e8 sindacabile sotto il profilo dell\u2019interesse del soggetto che ha articolato la prova testimoniale<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Incompatibilit\u00e0 a testimoniare<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;incompatibilit\u00e0 a testimoniare ricorre quando una persona, dotata di capacit\u00e0 di testimoniare nella generalit\u00e0 dei processi penali (<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/07\/15\/mezzi-di-prova#art196\"><strong>art. 196 c.p.p.<\/strong><\/a>) e civili, non \u00e8 legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato procedimento (cosiddetta <em>capacit\u00e0 specifica<\/em>). Si tratta di una scelta del legislatore, il quale intende:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>esonerare alcuni soggetti dall&#8217;obbligo di dire la verit\u00e0 (<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/07\/15\/mezzi-di-prova#art197\"><strong>art. 197, c. 1, lett. a, b, c, c.p.p.<\/strong><\/a>);<\/li><li>escludere tutti quei soggetti che abbiano ricoperto determinate funzioni all&#8217;interno dello stesso procedimento (art. 197, c. 1, lett. d, c.p.p.).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si tratta, in entrambi i casi, di <strong>limiti soggettivi alla testimonianza<\/strong>. Orbene, la Cassazione precisa come, nel caso di specie, non si sia applicato il citato art. 197 c.p.p., ma il diverso istituto dell\u2019astensione. Infatti, nella fattispecie scrutinata, non esisteva un divieto legale di rendere testimonianza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il codice deontologico forense e il dovere di astensione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/12\/15\/codice-deontologico-forense\"><strong>codice deontologico forense<\/strong><\/a>, adottato nel 2014, all\u2019art. 28 dispone che sia \u201c<em>dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell&#8217;avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull&#8217;attivit\u00e0 prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonch\u00e9 su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato<\/em>\u201d. Inoltre, in tema di testimonianza dell&#8217;avvocato, l\u2019art. 51 prevede che \u201c<em>L&#8217;avvocato <\/em><em><strong>deve astenersi<\/strong><\/em><em>, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 professionale e ad essa inerenti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si evince dalle disposizioni succitate, al legale \u00e8 fatto dovere di astenersi. Tale astensione <strong>non riguarda solo l\u2019avvocato che abbia assunto la veste di difensore del processo<\/strong>. Infatti, l\u2019art. 51 del codice deontologico non menziona tale circostanza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>In conclusione, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso l\u2019ordinanza filtro (art. 348 <em>ter<\/em> c.p.c.) e rigetta il ricorso avverso la sentenza di primo grado. Gli Ermellini bocciano l\u2019interpretazione restrittiva propugnata dal ricorrente, secondo cui la facolt\u00e0 di astensione pu\u00f2 essere esercitata solo dall\u2019avvocato che abbia assunto il ruolo di difensore nella causa. Infatti, <strong>l\u2019avvocato pu\u00f2 astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti appresi durante l\u2019esercizio di attivit\u00e0 stragiudiziale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte richiama, altres\u00ec, quanto affermato dalla Consulta in relazione ai presupposti per esercitare la facolt\u00e0 di astensione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>\u00ab<\/em><em>La facolt\u00e0 di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi \u00e8 chiamato a testimoniare, consiste nell&#8217;essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito \u00e8 riferito all&#8217;oggetto della deposizione, che deve concernere <\/em><em><strong>circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell&#8217;attivit\u00e0 professionale<\/strong><\/em><em>, situazione questa che pu\u00f2 essere oggetto di verifica da parte del giudice<\/em><em>\u00bb<\/em><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La testimonianza \u00e8 un dovere per il cittadino, tuttavia, alcuni soggetti possono astenersi, in virt\u00f9 del particolare ruolo che ricoprono. Tra questi v\u2019\u00e8 l\u2019avvocato, il quale non pu\u00f2 essere obbligato a deporre su quanto conosce in ragione del proprio ufficio (art. 249 c.p.c. che richiama l\u2019art. 200 c.p.p.). 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